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IL DPR 146/2018: BANCA DATI FGAS – OBBLIGHI PER I VENDITORI

Il D.P.R. 146/2018, emanato il 9 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 24 gennaio disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative:

  • alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014.

Dal 25/07/19 è obbligatoria l’Iscrizione al Registro telematico dei rivenditori e la comunicazione dei dati di vendita dei Gas e delle apparecchiature.

NB: “Sono considerate apparecchiature di refrigerazione quelle apparecchiature progettate per raffreddare prodotti o spazi di stoccaggio al di sotto della temperatura ambiente. 
Si ritiene che le stazioni di ricarica di Fgas, tipicamente utilizzati dalle autofficine per il recupero e la ricarica degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli, non rientrino in tale fattispecie. La vendita di tali apparecchiature NON va quindi comunicata.” 
Fonte:EcoCamere https://www.ecocamere.it/adempimenti/bancafgas

Per vendite FGAS

Dal 25/07 è necessario comunicare via telematica, all’atto della vendita:

  • numero dell’attestato della persona fisica che acquista il gas (scegliere la voce PERSONA CERTIFICATA);
  • tipologia di gas venduto;
  • quantità di gas venduto.

Iscriversi al registro

Accedere al portale https://bancadati.fgas.it e scegliere la funzione VENDITORI (L’accesso alla scrivania avviene mediante dispositivo di firma digitale o SPID)
Il Registro richiede di inserire:

  • una persona referente
  • Punti vendita > specificare per ciascuno se effettua vendita online, se effettua vendita di apparecchiature Fgas e/o vendita di Fgas.
  • Persone incaricate > specificare le abilitazioni di ciascuna persona scegliendo tra consultazione, inserimento, comunicazione e storno + punti vendita nei quali opera (a ciascun incaricato verranno poi fornite delle credenziali per l’accesso all’area riservata)

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